Il welfare aziendale ha permesso in questi anni ai dipendenti di beneficiare di servizi fondamentali per la conciliazione della vita lavorativa con quella familiare assicurando alle famiglie di poter contare su un significativo sostegno economico da parte della Banca. Tra questi servizi, un ruolo centrale è ricoperto dal baby- sitting.
Tuttavia, a partire da quest’anno, Edenred ha previsto l’impossibilità di utilizzare il credito welfare per il rimborso delle spese di baby-sitting in base a una rilettura del tutto nuovadi una norma in vigore dal 2015 e precisata dall’Agenzia delle entrate già nel 2016 con la Circolare n. 28E (tutt’oggi vigente): “sono riconducibili alla norma [che esclude da tassazione i rimborsi welfare per i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi] il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, nonché l’offerta – anche sotto forma di rimborso spese – di servizi di baby-sitting.”
Sino ad oggi tale linea guida era sempre stata pacificamente letta dagli operatori nel senso di escludere anche le spese di baby-sitting, a prescindere dalla connessione con le offerte formative scolastiche: il baby- sitting veniva di fatto ricondotto non ai “servizi integrativi” dei “servizi di educazione e istruzione”, bensì direttamente a quest’ultimi.
n tutti gli interpelli successivi al 2016, tra cui da ultimo il nr. 144 del 2024 (avente ad oggetto l’esenzione delle spese per l’attività sportiva), l’AdE si è semplicemente limitata a riprendere il chiarimento del 2016 senza aggiungere alcun elemento di novità, ma affermando in via incidentale che la norma prima citata “riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo”.
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04809 di dicembre 2025, il MEF –richiamando proprio il parere nr. 144 dell’AdE – ha infine formalizzato un completo capovolgimento della prassi interpretativa e ricondotto esplicitamente il baby-sitting alla categoria dei “servizi integrativi”, limitando al contempo i “servizi di educazione e istruzione” alla sola offerta formativa scolastica.
Edenred si è oggi allineata, con inconsueta solerzia, a questa posizione espressa in Parlamento e ancora non esplicitata in alcun atto normativo.
Riteniamo del tutto irragionevole questo stravolgimento interpretativo dato che in Italia non ci risulta esistano scuole che, nell’offerta formativa, includano la fornitura di servizi di baby-sitting. Oppure dobbiamo credere che la norma fiscale abbia inteso introdurre un’agevolazione fiscale per un servizio che neanche esiste in concreto? Ci pare improbabile.
Il Sindirettivo-CIDA chiede un incontro urgente per un confronto con l’Amministrazione sui possibili rimedi compensativi adottabili.
Al contempo, al fine di tutelare i colleghi, abbiamo interessato i nostri legali per avviare un formale interpello all’AdE per ristabilire la prassi interpretativa finora seguita, favorevole ai rimborsi delle spese di baby-sitting.
Roma, 23 gennaio 2026
