Assicurazione Sanitaria in favore del personale

Prorogato di un anno (sino a giugno 2026) il contratto vigente e definite le linee guida (tra le quali la possibile apertura della polizza anche agli ultra 85enni) del contratto da stipulare per il successivo biennio (da ‘luglio 2026 a ‘giugno 2028’)

Lo scorso 17 aprile la Banca e le Organizzazione Sindacali hanno sottoscritto due diversi accordi in materia di Assicurazione Sanitaria concernenti:  uno la proroga sino al 30 giugno 2026 dell’attuale contratto con la Previgen e l’altro le condizioni o termini di massima da porre a base della gara per la prosecuzione dell’assistenza a decorrere dal 1° luglio 2026. Andiamo per ordine.

In premessa, e punto di partenza della tornata contrattuale, la comunicazione con la quale nello scorso mese di ottobre la Banca informò le OO.SS che la Previgen-Assicurazione Generali le aveva manifestato l’intenzione di non volersi avvalere della facoltà, prevista dal contratto in corso, di prorogarne la validità per i due anni (da luglio 2025 a giugno 2027) successivi alla sua scadenza triennale.  Di modo che, successivamente a quella data, o meglio successivamente ai 6 mesi di proroga ‘vincolata’, e cioè dal 1° gennaio 2026, la Banca e per essa i suoi dipendenti e pensionati in mancanza di altro accordo correvano il rischio di trovarsi senza contratto per lo loro assistenza sanitaria. Una situazione di scopertura assicurativa di durata inoltre incerta, e da cercare comunque di evitare.

Non è questa la sede per fare considerazioni sulla <congruità> dei tempi sia della attivazione sia delle comunicazioni della Banca, comunque assai ‘stretti’ a fronte dei non meno di 12 mesi necessari in questo campo per l’approntamento, lo svolgimento e l’aggiudicazione di una gara che si voglia articolata e partecipata.

Le motivazioni addotte dalla Previgen per la ‘disdetta’ dell’accordo, o meglio per la sua dichiarazione d’ indisponibilità a proseguirlo alle preesistenti  condizioni,  sono state di natura eminentemente economica: il generale e consistente aumento dei ‘costi’ della sanità (valutati in un ‘+ 35% circa’  nei tre anni di vigenza della polizza) che hanno determinato un inaccettabile (per la compagnia) deterioramento del rapporto ‘sinistri-premi’; di consistenza tale da annullare, e anzi sovvertire,  ogni margine d’intermediazione assicurativa. Di qui la decisione delle ‘Generali’ di recedere dal vigente accordo o, meglio, di non avvalersi della facoltà di poterne chiedere la proroga alle vecchie condizioni.

Il punto d’equilibrio tra l’ammontare dei premi e il presumibile ammontare dei rimborsi per sinistri (al quale vanno aggiunti un sia pur minimo margine d’impresa e i costi per la prestazione del sevizio) richiederebbe, in base al recente andamento della polizza e alle proiezioni della compagnia assicuratrice, un incremento dei premi che dovrebbe aggirarsi attorno al 35%. Che la compagnia ha ritenuto poter essere applicato in via ridotta (sino al 18%) per la determinazione dei ‘premi’ per l’anno di proroga dell’attuale polizza (luglio 2025-giugno 2026) ma inderogabile per una stessa sua partecipazione alla gara dell’appalto per il periodo successivo (da luglio 2026).

Questo il quadro e i dati rappresentati dalla Banca in via propedeutica alle trattative che hanno portato alla sottoscrizione degli accordi odierni.  Che perciò, stante il contesto, non potevano volgere, anche da parte sindacale, se non a minimizzare le ricadute negative (su noi assicurati) della negativa evoluzione dei costi dell’assistenza sanitaria nel Paese e quindi, a catena, dei costi dell’assicurazione di cui fruiamo tramite e in virtù dell’intermediazione della Banca.   

A seguire, e con specifico riferimento al personale in quiescenza, il quadro delle condizioni anche economiche così come nel contratto in scadenza e così come concordate per l’anno della proroga (sino a giugno 2026) (Punto ‘A’). E quindi, sempre a seguire, le condizioni di gara per l’aggiudicazione dell’appalto che, per via dell’imprevedibilità dell’evoluzione del contesto economico esterno, si è convenuto poter aver una valenza temporale di soli 24 mesi (da luglio 2026 a giugno 2028), pur con la possibilità (da valutare in relazione a quell’evoluzione) di una proroga per un anno ancora (Punto ‘B’).

* * *

Punto ‘A’ – La proroga dell’attuale Piano Unico, con riferimento ai pensionati, per l’anno assistenziale luglio 2025-giugno 2026:

COSTI ATTUALI (SINO AL 30 GIUGNO 2025)

Il costo annuo per l’adesione alla Polizza è OGGI

 Per i capitalizzati al 100%  e per i differiti il costo, interamente a loro carico, è di € 3.100,80 per il pensionato e il nucleo a carico, e di €1.405,05  ‘pro capite/per anno’  per i familiari facoltativamente assistibili.

COSTI PER L’ANNO DI PROROGA (luglio 2025-giugno 2026)

I costi su riportati subiscono TUTTI un incremento del 18% che, però

  • per il pensionato e il suo nucleo a carico, viene assorbito interamente dalla Banca (restando così, per lui e il suo nucleo, invariato l’attuale suo contributo di € 183,00), mentre
  • per i familiari facoltativamente assistibili, per via del riferito incremento del 18%, il costo del premio passa dagli attuali 1.405,05 a 1658,00 euro ‘pro capite’, a carico del Titolare.

Per i capitalizzati al 100%  e per i differiti il costo, interamente a loro carico, passa da € 3.100,80 a € 3.659,00 per il pensionato e il nucleo a carico, e da €1.405,05  a € 1.658,00‘pro capite’  per i familiari facoltativamente assistibili

Peraltro, in relazione all’incremento dei costi per i familiari non a carico, è stato previsto che i ‘Titolari’ possano per essi recedere dalla copertura, con rinuncia che però dovrà riguardare <tutti i familiari non a carico>, e non soltanto <alcuni di essi>. La rinuncia alla copertura assicurativa di detti familiari nell’anno della proroga NON è ostativa al loro reinserimento in polizza con il contratto successivo.

Punto ‘B’ – Il contratto per l’assistenza sanitaria oltre il 30  giugno 2026

Per più compiutamente render conto, per quel che ci riguarda, di portata e contenuti degli accordi per il rinnovo della polizza ora sottoscritti con la Banca, ne riportiamo qui a seguire dapprima e in via sintetica a) i punti di maggiore impatto d’aggiornamento (anche economico) dei precedenti accordi e, quindi e in riquadro,  b) gli stralci del testo di nostro specifico interesse che per economia d’informazione non hanno potuto costituire oggetto di pari divulgazione da parte delle OO.SS.

  1. nessuna innovazione con riferimento alla ripartizione del premio tra la Banca (94%) e il pensionato e nucleo familiare a carico (6%);  
  2. Il contributo annuo per nucleo posto a base d’asta per la gara passa da euro 3.100,80 a € 4.186,00 (+ 35%) e, con pari livello d’incremento percentuale,
  3. la quota di contributo a carico del pensionato passa da 183 a 247 euro annui; mentre
  4. il costo di adesione dei familiari facoltativamente assistibili passa dagli attuali 1.405,05 a 1.897,00 euro annui pro-capite;
  5. la franchigia relativa alle prestazioni specialistiche registra un incremento di 5 euro (dagli attuali 25 a 30 euro);
  6. si profila la possibilità che anche i pensionati che al 1° luglio 2026 avranno compiuto gli 85 anni possano, purché già in assistenza, proseguire nella nuova polizza.

       B. gli stralci del testo di nostro specifico interesse

  Le parti convengono che l’Amministrazione promuoverà una procedura di gara …omissis per l’aggiudicazione di un contratto per l’assistenza sanitaria in favore del personale in servizio e in quiescenza della Banca d’Italia.   L’Amministrazione dichiara che:
– l’appalto avrà per oggetto la stipula di un contratto per l’erogazione di servizi e contributi economici a fronte di spese sanitarie del personale in servizio e in quiescenza della Banca e dei rispettivi nuclei familiari attraverso il Piano Unico dipendenti e il Piano Unico pensionati;
–  omissis
– la durata dell’appalto sarà di due anni (dall’1.7.2026 al 30.6.2028);    
– sarà prevista la facoltà per la Banca di ottenere dalla Cassa [aggiudicataria] una proroga annuale alle medesime condizioni economiche e normative.
Qualora l’andamento del rapporto sinistri/premi, rilevato distintamente per ciascun Piano Unico nei primi 18 mesi di copertura dovesse risultare superiore al 75%, il premio sarà aumentato tenendo conto dell’entità del superamento di tale soglia e comunque in misura non superiore al 15% dell’importo di aggiudicazione: detto incremento sarà ripartito tra Banca e assistiti nella stessa misura percentuale prevista per l’attuale premio;
– omissis
– omissis    
PIANI ASSISTENZIALI   Piano Unico dipendenti     …  omissis  
Piano Unico pensionati
Prevede la copertura dell’attuale Piano Unico e non richiede la produzione di questionario anamnestico.
Nel Piano del Titolare vengono inseriti senza pagamento di ulteriori quote capitarie, il coniuge/unito civilmente a carico fiscale, tutti i figli fino a 26 anni e i figli a carico fiscale di età superiore ai 26 anni al 1° luglio 2026.  
Il carico fiscale dei familiari è quello relativo all’anno solare precedente ed è modificabile annualmente.
L’assistenza sanitaria viene mantenuta senza pagamento di ulteriori quote capitarie, fino alla fine del contratto anche:
– in favore dei figli iscritti prima del compimento dei 26 anni e divenuti in corso di contratto ultra 26enni e non a carico fiscale;
– qualora il Titolare raggiunga 85 anni di età nella vigenza del contratto;
– in favore dei coniugi/uniti civilmente, inseriti gratuitamente, che raggiungano 85 anni di età nella vigenza del contratto.
La copertura viene altresì mantenuta fino alla fine del contratto, a pagamento, per i familiari facoltativamente assistibili che raggiungano 85 anni di età nella vigenza del contratto.
ADERENTI
Potranno chiedere l’inserimento nei rispettivi Piani Unici per sé e per i relativi familiari aventi titolo:
a) omissis;
b) i pensionati diretti (sia RTQ che Fondo pensione complementare), compresi i capitalizzati al 100% e i “differiti”, purché già in assistenza, e qualora non abbiano compiuto 85 anni al 1° luglio 2026 (fatte salve, per quanto riguarda l’età, le migliori condizioni ottenute in sede di gara);
c) omissis;
d) i dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993 non iscritti al Fondo pensione complementare della Banca che siano collocati a riposo d’ufficio o cessino con diritto a pensione a carico dell’INPS, purché in entrambi i casi abbiano maturato 22 anni di servizio in Banca.
Omissis
Potranno altresì aderire al Piano i subentrati nella posizione assistenziale del dipendente/pensionato deceduto, limitatamente al nucleo già assistito.  
Altri familiari (facoltativamente assistibili)
Nel Piano Unico possono essere inseriti, con pagamento di quota capitaria:
– coniuge/unito civilmente non a carico fiscale;
– partner convivente con il Titolare ai sensi del Regolamento del personale;
– figli del Titolare di età superiore ai 26 anni e non a carico fiscale;
– figli del solo coniuge, unito civilmente o convivente purché anagraficamente conviventi con il Titolare;
– altri parenti e affini entro il terzo grado conviventi;
omissis  
  Le eventuali modifiche relative al carico fiscale e alla convivenza dei singoli familiari vanno comunicate annualmente.  
                                                                        ***  
In caso di decesso del dipendente/pensionato, il nucleo già assistito nei Piani Unico dipendenti e pensionati ha facoltà con oneri a proprio carico, di proseguire nell’assistenza per l’intera durata del rapporto contrattuale, fermi restando i limiti di età. A tal fine un familiare dovrà subentrare a tutti gli effetti nella posizione di Titolare dell’assistenza. Alla fine del rapporto contrattuale in essere, il nucleo subentrato già assistito potrà aderire al contratto per la nuova assistenza sanitaria, nel rispetto delle condizioni sopra indicate.           
                                                                    ***  
La franchigia relativa alle prestazioni specialistiche in convenzione diretta previste nel Piano Unico Pensionati sarà elevata a 30 euro per ciclo di cura (resta ferma la franchigia di 5 euro per prestazioni specialistiche in rete per il Piano Unico Dipendenti).  
In sede di gara, ai fini della valutazione dell’Offerta tecnica verranno inseriti i seguenti criteri:
– valutazione della qualità e della capillarità del network convenzionato;
– possibilità per le cure fisioterapiche riabilitative a seguito di infortunio, di accettare, in luogo del certificato del pronto soccorso, certificati rilasciati da strutture del network convenzionato;
– inclusione nell’assistenza sanitaria, per l’intera durata contrattuale, di coloro che, già in assistenza, avranno compiuto 85 anni al 1° luglio 2026;
– inserimento nei Piani di un “pacchetto sport e nutrizione” per il rilascio di certificati per attività sportiva agonistica e non agonistica e valutazione nutrizionistica nell’ambito di una rete convenzionata e con tariffe agevolate.        
    CONTRIBUTI POSTI A BASE D’ASTA  
Piano Unico dipendenti     … omissis
Piano Unico pensionati
Il contributo annuo per nucleo posto a base d’asta per la gara è pari a € 4.186,00.
La quota di contributo a carico del pensionato è pari a € 247,00 per ciascun anno. Oltre tale importo, l’onere è sostenuto dalla Banca in sostituzione del contributo per le spese sanitarie altrimenti spettante al pensionato. La quota del contributo a carico del pensionato verrà trattenuta sulle competenze. Per i capitalizzati al 100%, i “differiti”, i cessati post ‘93 non aderenti al Fondo pensione complementare e i subentrati, l’onere è a loro esclusivo carico: il Titolare dovrà versare il relativo contributo in via anticipata e in unica soluzione nel mese di settembre di ciascun anno.    
Familiari facoltativamente assistibili
Il contributo annuo pro capite posto a base d’asta per la gara è pari   a € 1.635,00 per i familiari dei dipendenti (€ 1.897,00 per i genitori di dipendenti di età inferiore a 65 anni) e a € 1.897,00 per i familiari dei pensionati.
L’importo annuo del contributo verrà trattenuto sulle competenze del Titolare.    
Dichiarazioni a verbale
omissis
L’Amministrazione dichiara che, qualora dalla gara emergano ribassi rispetto alle distinte basi d’asta previste per i due Piani Unici, ridurrà proporzionalmente il contributo a carico dei dipendenti e/o dei pensionati. Omissis  

Ovviamente, per il momento quelli esposti sono solo i  punti cardine, le linee guida,  cui si è convenuto debba conformarsi il contratto per l’assicurazione sanitaria da fornire nel biennio: punti, proposte, che dovranno superare il vaglio del mercato e trovare la conferma vincolante da parte di soggetto rigorosamente abilitato (e cioè, come pure previsto nell’accordo Banca-OO.SS oggi sottoscritto, da parte di soggetto rientrante tra le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917).

Ma seppur affatto fiduciosi nella positiva evoluzione della proposta concordata, tanto ci premeva qui sottolineare soprattutto con riferimento al punto a nostro avviso più qualificante del nuovo schema di contratto: l’apertura all’assistenza anche nei riguardi di coloro che, in continuità d’assicurazione, avranno compiuto gli 85 anni all’atto della decorrenza (1° luglio 2026) del nuovo periodo assicurativo.

Un’apertura che corona l’impegno profuso da decenni dal nostro Sindacato, nella freddezza o quantomeno nel colpevole silenzio delle altre OO.SS, affinché si rimediasse all’ingiustizia di espellere dall’assicurazione  – per via della loro maggior morbilità e in spregio di qualunque principio etico e di solidarietà intergenerazionale –  i tanti pensionati che, pur volendo proseguirvi, avevano aderito in continuità ai piani assicurativi concordati con la Banca durante la loro vita di lavoro.

E apertura, ancora, alla quale la Banca, onore al merito, dobbiamo darle atto non essere stata mai avversa in via pregiudiziale.

Roma, 29 aprile 2025   

 Per il Coordinamento Pensionati                                                                                                                              

 

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