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Guidelines BCE e quadro Etico

Ieri si è tenuto un incontro negoziale avente ad oggetto il recepimento delle Guidelines BCE che modificano il quadro etico in ambito Eurosistema e SSM.

Il nostro Sindacato in premessa ha sottolineato l’esigenza di avere un unico testo normativo che disciplini il quadro etico del personale; ad oggi, invece, vi sono più fonti normative interne che contengono divieti, obblighi, prescrizioni, principi di difficile applicazione e comprensione e, spesso, di complessa consultazione. È quindi necessario procedere ad una razionalizzazione e a una semplificazione delle norme che nel tempo si sono susseguite e stratificate.

Nel dettaglio, abbiamo comunque formulato diverse osservazioni sul testo presentato dall’Amministrazione. In particolare, abbiamo evidenziato che:

  • la previsione di limiti al trattamento di informazioni successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro è eccessivamente generica e indeterminata sia con riferimento alla natura delle informazioni, che con riguardo ai tempi per i quali non si potrebbero utilizzare informazioni che non sono neanche definite come riservate;
  • il concetto di “abuso di informazioni non pubbliche” è eccessivamente generico e non circostanziato, in quanto solo in parte riconducibile alle successive indicazioni esemplificative;
  • va meglio definito in concetto di “incontri con soggetti esterni”, circoscrivendolo agli incontri di lavoro;
  • la disciplina sulle operazioni a breve termine appare più restrittiva di quella della BCE, in quanto l’Amministrazione intenderebbe assoggettare ad autorizzazione preventiva alcune tipologie di operazioni;
  • il concetto di “soggetti regolamentati” è utilizzato in più punti del testo senza indicare a quale definizione della BCE si faccia riferimento: ciò pone problematiche interpretative per quello che concerne investimenti in alcune tipologie di fondi;
  • si vorrebbero introdurre limiti più stringenti rispetto a quelli previsti per gli investimenti in quote di fondi, in quanto si fa riferimento a quelli il cui fine principale sia l’investimento in azioni o obbligazioni emesse da “soggetti regolamentati”, mentre le Guidelines parlano, in modo più circoscritto, “di quote di organismi di investimento collettivo aventi una dichiarata politica di investimento mirata esclusivamente a soggetti regolamentati”, e non in modo solo principale o prevalente;
  • la disciplina relativa al conferimento della gestione del patrimonio a soggetti terzi indipendenti appare eccessivamente onerosa in quanto sottoposta a preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. Inoltre, risulta troppo generico lo stabilire che il contratto debba in assoluto ”escludere che il beneficiario abbia conoscenza ex ante dell’oggetto dell’investimento”;
  • in generale, alcune delle soglie dimensionali individuate (ad esempio, € 10 mila) risultano eccessivamente modeste.

Tali osservazioni puntuali non esauriscono la posizione del Sindirettivo, che ha ribadito la necessità di remunerare qualsiasi periodo di cooling off (così come previsto dalla stessa BCE) e di ricollegare la trattativa sul quadro etico a quelle relative ai contenuti economici (IPCA, Efficienza, Welfare, per intenderci).

Roma, 14 giugno 2023

Il Comitato di Presidenza  

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