logo_sindirettivo

La perequazione dei trattamenti di pensione nella Legge finanziaria per il 2023

la Cida avvia la procedura di contestazione della legittimità costituzionale delle misure in materia di perequazione disposte per il biennio 2023-2024

Nello scorso mese di dicembre, non appena conosciute  le misure della Legge Finanziaria per il 2023, non mancammo di segnalarne la profonda ingiustizia che, proseguendo in una prassi pluridecennale, essa perpetrava con riferimento alla mancata o minima perequazione dei trattamenti di pensione di livello medio e medio alto. Tra i quali sono ricompresi quelli della generalità dei pensionati della Banca.

           Misure che, sempre con riferimento alla perequazione, in quanto di fatto fortemente riduttive dei vecchi trattamenti, noi e la Cida, oltre a contestarle, ci riservammo di valutare nella loro legittimità costituzionale. E ciò alla luce delle ripetute pronunce della Consulta che, seppur non cassandoli, aveva tenuto a rimarcare l’iniquità e la non reiterabilità degli analoghi provvedimenti (di raffreddamento o di sospensione della perequazione) assunti da vari  ‘esecutivi’ nei due ultimi  decenni. Provvedimenti copia e fotocopia di provvedimenti negativi precedenti.

           La Legge Finanziaria 2023, incurante delle raccomandazioni della Corte, ha insistito sul punto nel solco tracciato dal Governo Prodi del 2007, e ricalcato dai Governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte 1; e addirittura, quel solco, approfondendolo.

           Di qui la determinazione nostra e della nostra Confederazione di contestare quella parte della Legge in quanto, incurante dei pregressi ammonimenti della Corte, rispetto al passato imponeva e impone per il biennio 2023-24 limitazioni ancora più incisive ai meccanismi di perequazione dei nostri trattamenti.

           Portati a termine con risultato incoraggiante gli approfondimenti sulla sostenibilità di un nuovo ricorso alla Consulta avviati già all’indomani della pubblicazione della Legge, nelle scorse settimane la Cida ha mosso i primi passi dell’articolata procedura di contestazione delle ridette misure riduttive.

           La Cida ha avviato infatti sette diffide all’Inps (aventi stesso contenuto e fra loro differenti soltanto per il soggetto proponente) per la restituzione delle somme indebitamente non erogate a partire dal mese di gennaio 2023 e per il riconoscimento, per le mensilità a venire, di trattamenti pensionistici determinati senza l’applicazione dell’art. 1, c. 309, della Legge di Bilancio 2023.

          Il periodo entro cui l’Inps è tenuto a una risposta è di 55 giorni (fine agosto), decorsi i quali, ove l’Inps non risponda o risponda con rigetto, i legali dei sette ‘diffidanti’ notificheranno sette ricorsi alle sette seguenti sedi giudiziarie:

  • le Corti dei Conti di Lazio e Lombardia;  e
  • i Tribunali Ordinari di Milano, Palermo, Roma, Savona e Trento

La scelta dei ricorrenti è frutto di una cernita tra vite professionali e decorrenze di pensione tra loro assai diverse, mentre la scelta di sette diverse sedi giudiziarie tende a cogliere le differenze di sensibilità che gli organi giudicanti possono mostrare con riguardo a motivazioni di casi individuali affatto analoghe.

       I tempi di risposta degli organi giudiziari che verranno aditi non saranno brevissimi né sono esattamente prevedibili, ma è pur certo che verranno a compimento. E come nei pregressi casi di remissione alla Consulta (degli anni 2015 e 2017) confidiamo che alcuna delle riferite sedi giudicanti convenga sulla ‘non infondatezza sotto il profilo della legittimità costituzionale’ delle ragioni e delle considerazioni addotte dai legali dei sette ricorrenti, che qui a seguire sinteticamente riprendiamo.

 Roma, 28 luglio 2023

Coordinamento Pensionati Mario Pinna — Antonio Signorello

FINANZIARIA 2023 E PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

Principali argomentazioni a sostegno delle ‘Diffide all’Inps’ e, in caso di rigetto, alle 2 Corti dei Conti e ai 5 Tribunali Ordinari prescelti

I profili di illegittimità costituzionale della Legge di Bilancio 2023 addotti nelle diffide all’Inps, e che una volta rigettate le diffide saranno riproposti presso le sette sedi giudicanti su indicate, vertono sui seguenti principali aspetti:

. i trattamenti di pensione incisi dalla ‘Finanziaria’ si configurano e hanno natura di ‘retribuzione differita’, che in quanto retribuzione hanno titolo a fruire delle garanzie previste dall’art. 36 della Costituzione;

. la Corte Costituzionale, già in occasione di precedenti pronunce in ordine a provvedimenti legislativi di raffreddamento della perequazione delle pensioni, aveva più volte dichiarato che tali provvedimenti:   i) dovevano avere efficacia temporalmente limitata;   ii) dovevano fondarsi su dimostrabili ed eccezionali esigenze di bilancio o impegni di spesa in ambito previdenziale;   iii) dovevano prevedere un sacrificio che per i pensionati incisi risultasse proporzionato ai fini da raggiungere.

Enunciati a fronte dei quali non possiamo non rilevare come: i) il susseguirsi di norme pressoché identiche negli ultimi 30 anni impedisce di poter riscontrare alcun carattere di temporaneità alla ‘Finanziaria 2023’;  ii) la Nota tecnico-illustrativa della Legge di Bilancio in contestazione si limita a illustrare gli interventi in materia previdenziale, con totale assenza di adeguate motivazioni;  iii) il contesto economico attuale è peggiore di quello degli anni precedenti, per cui sarebbe occorsa una motivazione puntuale dei provvedimenti di blocco o solo raffreddamento della perequazione, quali adottati.

. con l’adozione di questi provvedimenti è stata creata un’ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti da un lato e i pensionati dall’altro, dal momento che proprio su questi,  pur costituendo una categoria meno tutelata e più debole, sono stati fatti gravare i maggiori risparmi di spesa, con violazione della Carta Costituzionale (art. 117) e del Diritto comunitario (del quale sono citati gli articoli incisi);

. sono violati infine i principi dell’universalità e della progressività dell’imposizione tributaria che, data la natura evidentemente tributaria del prelievo introdotto, devono essere rispettati ai sensi dell’art. 53 della Costituzione.

                                                                                                                                                                            luglio 2023

 

Condividi: