logo_sindirettivo

Un’innovazione importante per il personale in quiescenza CSR –  Votazioni del 28 aprile 2022 Sottoposta all’approvazione dei soci una modifica statutaria volta a consentire il trasferimento in eredità dell’intero pacchetto di azioni CSR facenti capo al socio defunto

Come ogni anno, nel prossimo mese di aprile (il giorno 28) i soci della CSR sono chiamati a esprimersi sui risultati della gestione dell’anno precedente, ossia sull’approvazione o rigetto della proposta di bilancio formulata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Quest’anno, oltre che sulla parte consueta (oggetto dell’Assemblea Ordinaria) i soci sono chiamati a esprimersi pure su talune modifiche statutarie (Assemblea Straordinaria) fra le quali, particolarmente attesa e importante per i soci in quiescenza, quella concernente la ‘circolazione (o trasmissione)’ delle azioni CSR in caso di morte del socio.

Infatti, siamo tutti a conoscenza che al momento del decesso di un socio, qualunque il numero delle azioni CSR da lui possedute (1, 10, 100 o altro), le azioni stesse sono oggi  – o almeno lo sono state sino al 31 dicembre scorso –  acquisite dalla Cassa, per il cui Statuto gli aventi causa dal defunto, sussistendone i presupposti, potevano chiedere l’associazione al Sodalizio previa acquisizione di una sola azione CSR.

Il progetto di modifica statutaria in votazione il 28 aprile prevede, sul punto, un’importante innovazione: la possibilità che l’intero pacchetto azionario caduto in successione (1, 10, 100 o quante fossero le azioni del defunto) passi, ricorrendone i presupposti d’ammissione a socio, a un suo avente causa (di norma il coniuge o, in talune situazioni, un figlio del socio scomparso).

La modifica statutaria, resa ora possibile da aggiustamenti intervenuti nel quadro normativo esterno (il D.L. 25.05.2021 n. 73, c.d. ‘Decreto Sostegni bis’), ha comportato l’inserimento di un nuovo articolo, l’11 bis, nello Statuto della Cassa; inserimento-innovazione-modifica di cui con le votazioni del prossimo 28 aprile si chiede ai soci l’approvazione.

In calce il testo dell’articolo.  

Di fatto, e in sintesi, per succedere e subentrare nella posizione azionaria del socio scomparso occorre già avere o acquisire, a propria volta, la qualifica di socio CSR; fermo restando che coloro che subentrano nella titolarità delle azioni cadute in successione vi subentrano nel rispetto delle quote definite in sede di successione ereditaria. Attesa l’importanza della qualifica di ‘socio’ per poter succedere nella posizione azionaria del defunto, riteniamo opportuno richiamare qui a seguire la disciplina statutaria concernente sia l’acquisizione della qualità di socio (art. 8 dello Statuto) sia la sua perdita con conseguente esclusione dal Sodalizio (art. 11).

Chi può essere socio della Cassa

Sulla base dell’art. 8 dello Statuto, e sempre che non sussista alcuna delle situazioni impeditive previste in normativa, a far parte della Cassa possono essere ammessi:

     ●   i dipendenti in ruolo e i pensionati diretti della Banca d’Italia;

  • gli eredi dei dipendenti e dei pensionati diretti della Banca d’Italia aventi diritto alla reversibilità; e
  • il personale assunto a contratto ai sensi del Regolamento del personale della Banca d’Italia con almeno un anno di servizio effettivo e continuativo nel predetto Istituto.

Possono essere ammessi a far parte della CSR gli eventuali coniugi superstiti dei soci.

L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell’interessato.

Sulla base, poi, dell’art. 9 dello Statuto, il nuovo socio deve acquistare almeno un’azione al prezzo al momento vigente, costituendo il possesso di almeno un’azione sociale una precondizione per l’acquisizione e il mantenimento della ‘qualifica di socio’ e, quindi, precondizione per l’appartenenza al Sodalizio.

Questo (il possesso di un’azione sociale, il cui valore di negoziazione è al momento di € 42,69) il requisito o limite minimo per il recepimento e permanenza nella compagine; quanto invece al numero massimo di azioni acquisibili e detenibili da un singolo socio, trattasi di numero non più predeterminato (le ‘storiche’ 2000 azioni) ma rapportato al capitale sociale della Cassa (e quindi variabile di anno in anno) del quale, in termini di valore, non può eccedere lo 0,50 per cento della consistenza.

Aggiungiamo in proposito, incidentalmente e a titolo di mero orientamento, che alla fine dello scorso esercizio il patrimonio netto della Cassa era pari a 878 milioni di euro circa.

                                                        * * *

Le votazioni di aprile: chi può parteciparvi; tempi e modalità della votazione; quorum per la validità della costituzione e delle delibere assembleari

Hanno diritto a partecipare alle votazioni (che è quanto dire all’Assemblea Ordinaria e all’Assemblea Straordinaria) gli azionisti che risultino iscritti nel Libro dei soci almeno novanta giorni prima della data fissata per le Assemblee stesse. Quanto poi al periodo e alle modalità della votazione i Soci potranno votare con modalità elettronica (come previsto dall’art. 19 dello Statuto) dalle ore 8.00 del 5 aprile 2022 alle ore 16.00 del 27 aprile 2022  e, per i soli Soci che non si siano avvalsi del voto elettronico, con schede cartacee, anche a mezzo di delega, nel giorno dell’Assemblea.

Rammentiamo infine che per la validità della loro costituzione, in base agli articoli 23 e 24 dello Statuto,

  • in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite con l’intervento, rispettivamente, di almeno 1/10 e 1/5 dei soci aventi diritto al voto, mentre
  • in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di almeno 1/8 dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice nelle Assemblee ordinarie e con la maggioranza di 2/3 dei voti presenti o rappresentati nelle Assemblee straordinarie.

                                                    * *  *

La nuova disciplina in materia di ‘circolazione’ (e quindi anche di ‘successione ereditaria’ nel possesso) delle azioni CSR costituisce un’innovazione attesa da anni dai tanti colleghi in quiescenza che avevano e hanno investito in azioni della Cassa parte dei loro risparmi, e che già da tempo avrebbero voluto poterle trasmettere per l’intera loro consistenza ai loro aventi causa in possesso dei requisiti per l’ammissione a ‘socio’ della Cassa.

Di qui l’importanza di una nostra convinta partecipazione alle imminenti votazioni per l’approvazione sia del bilancio 2021 della Cassa sia delle proposte di modifica statutaria tra le quali, per l’appunto, quella in argomento in materia di ‘circolazione’ e quindi successione ereditaria delle azioni CSR.  

          Roma, 31 marzo 2022

                                                       Coordinamento Pensionati

         Mario Pinna Antonio Signorello

————————————————————-

Proposta di testo dello Statuto Sociale della CSR da sottoporre all’approvazione dei soci nell’Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2022

Art. 11 bis

  1. In caso di morte del socio, gli eredi che non risultino già iscritti nel libro soci hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti previsti dall’art. 8 del presente Statuto, domanda di accertamento di insussistenza degli stessi.
  2. In mancanza ovvero fino all’accoglimento della domanda di ammissione a socio o di quella relativa all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni cadute in successione sono esercitati dalla CSR e liquidati agli eredi nei tempi e con le modalità definiti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento.
  3. Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o nei confronti dei quali sia stata accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 8, hanno diritto al rimborso delle azioni secondo quanto stabilito dall’art. 12 del presente Statuto.