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ADEGUATA  VERIFICA  in CSR

-quali adempimenti ai fini della prosecuzione della nostra operatività –

Lo scorso 6 ottobre alcuni colleghi hanno ricevuto un messaggio con il quale la CSR li informava che, se non in regola con la così detta ‘adeguata verifica’, dal 1° gennaio 2023 non avrebbero più potuto effettuare nessuna operazione bancaria, neanche online, con la Cassa.

L’adeguata verifica della clientela è infatti un obbligo normativo imposto dal decreto antiriciclaggio 231 del 2007, agli articoli 17 e seguenti.

Un adempimento, perciò, che se trascurato o sin quando disatteso potrebbe negativamente, e fortemente, condizionarci per ciò che attiene a ogni nostra attività di pagamento intermediata (nel nostro caso) dalla Cassa.  

Ma in che cosa consistono, in che cosa si traducono concretamente gli adempimenti per mettersi in regola con l’obbligo, ed evitare così che venga bloccata la possibilità di operare con la Cassa? 

  • nella compilazione di un apposito modello-questionario, scaricabile a parte da questo stesso invio e alcune indicazioni sulla sua acquisizione compilazione e recapito alla Rappresentanza. Non senza premettere comunque che la Cassa sta procedendo all’attivazione di una procedura che ne consentirà la compilazione direttamente on line.

Intanto, e per chi volesse già da ora provvedervi, anticipiamo che il modello-
questionario, oltre ad essere compilabile presso le Rappresentanze,

  • è scaricabile dall’home banking della Cassa attraverso i seguenti tre passaggi: “Contatti & Help” “Guide e Manuali” “Questionario ADV”;
  • può essere trasmesso tramite PEC, sottoscritto con firma digitale, alla Rappresentanza d’appoggio del o dei propri conti (nel caso di Roma Sede <romasede@pec.bancaditalia.it> ) ;                                              ovvero
  • può essere inviato con lettera raccomandata A/R, con firma autografa, alla stessa Rappresentanza (che nel caso di Roma Sede è  <Banca d’Italia – Via XX Settembre 97/E – 00187 Roma>);                       o ancora, in alternativa,
  • può essere compilato e/o consegnato allo sportello di qualunque Rappresentanza della Cassa.

Qual che sia la modalità della trasmissione, il modello-questionario deve essere corredato di copia di un documento di riconoscimento valido e firmato che varrà a consentirne la conferma o l’acquisizione aggiornata nell’anagrafica della Cassa.

Il ‘modello-questionario ’ (o meglio, la segnalazione di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica) va rinnovato dopo 5 anni o comunque allo scadere del documento di riconoscimento d’accompagno, e attiene ai singoli titolari di rapporti con la Cassa, nel senso che   – in caso di più conti nello stesso nucleo familiare:  un conto RP, un conto RF, altro conto –  il modello deve essere redatto, ciascun modello alla scadenza propria, da ogni singolo titolare di rapporto.

In ordine poi alla sua compilazione richiamiamo l’attenzione, dando un’indicazione di risposta (valida ovviamente per i soli ‘modelli’ degli ex-dipendenti), sui principali punti (tutti nel ‘Campo C’ dei modelli stessi) che potrebbero dar luogo a qualche incertezza redattiva:

  1. Qualifica Lavorativa: Pensionato;
  2. Professione: 003 Pensionati;
  3. Nota Tipologia di Attività: Dipendente BDI;
  4. Ultima attività svolta: ‘Lavoratore dipendente’, o (indicando quale) altra;
  5. T.A.E.: (per i pensionati Banca) 001 – Pubblica Amministrazione e Mag; ovvero

             (per le mogli o consorti casalinghi) 999 – Altra Attività.

Con riserva di successive indicazioni.

Roma, 8 novembre 2022                             

Coordinamento Pensionati Mario Pinna — Antonio Signorello

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