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La tassazione dei c.d. ‘Fringe Benefit’ Un altro attacco ai nostri trattamenti di pensione

Oltre alla mancata o ridottissima perequazione dei trattamenti di pensione che per il 2023 ha colpito tutti i pensionati, e con incidenza crescente i percettori di trattamento di fascia medio-alta, a iniziare dal corrente mese di febbraio molti pensionati della Banca subiranno un’ulteriore restrizione dei loro trattamenti, per via di una pedissequa e tuzioristica applicazione, da parte della Banca, della disciplina impositiva prevista dall’art. 51, c. 3, del TUIR (o Testo Unico delle Imposte Dirette) in materia di tassazione dei compensi in natura che i datori di lavori elargiscono ai propri dipendenti o pensionati (benefici indiretti o ‘fringe benefit’).

Articolo 51 che oltre a stabilire le modalità di avvaloramento o calcolo dei cennati benefici, ne prevede pure l’assoggettamento a tassazione (i pensionati non sono di norma interessati dall’aspetto contributivo) se nel loro insieme i ripetuti benefici superino un importo ragguagliato a 258,23 euro. Con però per il 2022, e soltanto per il 2022, l’innalzamento della soglia d’esenzione sino a 3.000 euro, sulla base dell’art. 3 del c.d. Decreto ‘aiuti quater’ (DL n. 176) del 18.11.2022.

          Sotto l’aspetto della tipologia

nell’interpretazione della Banca, e con riferimento ai propri pensionati e familiari dei pensionati, l’ambito di applicazione (*) di codesti benefici (o fringe benefit) ricomprende i prestiti loro concessi dalla CSR,

                                                              mentre

Sotto l’aspetto del quantum o suo avvaloramento

l’effettivo beneficio è rapportato alla metà (il 50%) della differenza fra la somma degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Rifinanziamento (o TUR – fissato dalla BCE) vigente al termine di ciascun anno, e la somma degli interessi effettivamente pagati dal dipendente-pensionato-familiare fruitore del beneficio. “E poiché (riportiamo dalla comunicazione della Banca) il parametro di riferimento è quello in vigore al 31 dicembre di ciascun anno”, la determinazione dell’importo-beneficio  – che per i pensionati è assoggettabile al solo prelievo fiscale e non anche, come per i colleghi in servizio,  a prelievo contributivo –   può avvenire soltanto all’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento (e quindi, a gennaio 2023 per i benefici maturati nel corso del 2022). 

(*) In via generale, il concetto di ‘fringe benefit’ abbraccia tutti i benefici monetari e i servizi comunque avvalorabili (elargizioni indirette) concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti o pensionati.

Perché il problema sorge oggi e non negli anni precedenti

Poiché il TUR applicato dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema al 31 dicembre 2022 si è attestato al 2.5%, che rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni è tasso di livello ben superiore ai livelli sin qui goduti dai fruitori (nel nostro caso) delle operazioni di affidamento poc’anzi riferite.

          La metà (ossia il 50%) della differenza fra gli ‘interessi effettivamente corrisposti’ nel 2022 e gli ‘interessi teorici ricalcolati al 2,5%sarà pertanto assoggettata dalla Banca, quale sostituto d’imposta, a tassazione Irpef, a mezzo trattenute praticate nelle buste paga dei mesi da febbraio a dicembre 2023. Ancorché per il 2022 limitatamente ai casi – come già abbiamo riferito – in cui quella differenza sia superiore alla soglia dei 3.000 euro prevista dal ‘Decreto aiuti’.

          Importi mensili analoghi (in quanto determinati sulla base del tasso BCE vigente al 31 dicembre 2022, pari al 2,5%) verranno trattenuti provvisoriamente, e quindi con possibilità di conguaglio a gennaio-febbraio 2024, anche con riferimento ai benefit che è previsto possano maturare nel corrente anno 2023.

          Non possiamo fare a meno di sottolineare che la soglia di esenzione da qualunque tassazione dei benefici sino a 3.000 euro vale, allo stato, solo per i benefici relativi al 2022; e che, pertanto, in mancanza di sua conferma o estensione temporale, la soglia di esenzione per i benefici relativi al 2023 e agli anni successivi dovrebbe tornare ad attestarsi sui 258,23 euro previsti dall’art. 51, c. 3, del TUIR.

La strada seguita dalla Banca

Sin qui lo stato dell’arte o, se preferiamo, lo stato del ‘danno che si prospetta per taluni pensionati’, e la descrizione-riproposizione della volontà e delle modalità con cui la Banca intende procedere con riferimento al trattamento fiscale di quelli che essa considera ‘fringe benefit’ fruiti dai propri dipendenti o pensionati o loro familiari in relazione al loro vigente o pregresso rapporto di lavoro dipendente.

          Non possiamo avere in dubbio che la Banca, prima di adottarle, abbia sottoposto le misure su annunciate a valutazione di legittimità quantomeno da parte della Consulenza interna, per giungere alla conclusione di considerare le operazioni di affidamento CSR come operazioni che, seppur non direttamente, possono essere ricondotte a essa Banca per via della Convenzione che ne regola i rapporti con la Cassa.

          Un’interpretazione che non ci sentiamo di poter considerare, oggi e aprioristicamente, illegittima o infondata, ma in ordine alla quale sussistono margini di differente valutazione che potrebbero avallare la tesi dell’inapplicabilità dell’art. 51 del TUIR quantomeno ai benefici connessi a quegli affidamenti. Sulla cui configurazione giuridica e possibilità di una sia pur indiretta riconducibilità alla Banca, aggiungiamo, il nostro e altri sindacati hanno conferito o si propongono di conferire incarichi di approfondimento a qualificati Studi professionali esterni. (LEGGI QUI)

          Certo è, però, che ancora una volta, trovatasi di fronte alla possibilità di scegliere fra strade una più favorevole e una meno favorevole ai propri dipendenti e pensionati, la Banca non ha avuto il coraggio di imboccare intanto la strada favorevole, anche al costo di uscire soccombente nel caso di un’improbabile contestazione della scelta.

         Allo stato perciò, nella sua qualità di sostituto d’imposta, la Banca, ove ne ricorrano gli illustrati presupposti, dal mese di febbraio procederà a effettuare le preannunciate trattenute sui trattamenti di pensione da essa corrisposti ai propri pensionati; trattenute delle quali solo in momento successivo (ma quando?), e sempreché vincenti in un procedimento giudiziario di incerta attivazione e di ancor più incerto risultato, quei pensionati potranno chiedere la refusione all’Agenzia delle Entrate e non più a una ‘Banca’ che da subito aveva comunque provveduto a riversare quelle somme all’Agenzia.          

Con riserva di ulteriore informativa.   

Roma, 31 gennaio 2023

Coordinamento Pensionati Mario Pinna — Antonio Signorello

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