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Lettera al Segretario Generale su indennità di funzione e deleghe nella rete territoriale

L’applicazione del meccanismo di attribuzione della “maggiorazione dell’indennità di funzione” ha finora determinato una generalizzata, ingiustificata e immotivata riduzione di tale componente reddituale che, come dichiarato dalla stessa Amministrazione, ha la funzione di remunerare lo svolgimento di “incarichi rilevanti” da parte dei percettori della medesima. Ci aspettavamo quindi il riconoscimento di un “tangibile apprezzamento” alla compagine degli aventi diritto che – in presenza o “a distanza”- ha fornito un personale e rilevante contributo al puntuale e corretto espletamento dei compiti del nostro Istituto, anche durante la fase più acuta della pandemia.

              Invece dell’atteso e meritato trattamento “migliorativo”, si registra un ingiustificato e incomprensibile “trattamento deteriore” che non favorisce di certo la “crescita della fiducia tra il personale” di cui parla il Governatore nelle proprie Considerazioni finali di quest’anno.

              Un’altra “sorprendente” iniziativa dell’Amministrazione – annunciata con la nota n. 514362 del 29 marzo 2022 – è stata quella di “stabilizzare”, in materia di deleghe di Filiale, uno status quo che era – e doveva restare – strettamente legato all’emergenza pandemica.

              È appena il caso di rilevare che tali deleghe implicano l’espletamento di compiti molto delicati, con diretta e personale assunzione di responsabilità, che postulano la necessaria competenza tecnica per evitare errori che, riguardando valori, possono avere un diretto e pesante impatto sui profili patrimoniali e contabili del nostro Istituto nonché comportare l’esposizione a gravi rischi reputazionali per i soggetti coinvolti.

              Nel caso delle “verifiche di cassa” poi le competenze tecnico-professionali appaiono ancor più necessarie a motivo della numerosità e tipologia dei valori allocati nei locali di sicurezza nei quali si procede a effettuare la verifica de qua che produce effetti giuridici rilevanti.

              Al di là delle competenze tecniche, va da sé che non vi può essere alcun rapporto di subordinazione gerarchica del soggetto che effettua le verifiche rispetto al soggetto che è responsabile dell’attività sottoposta a verifica. Alcune attività di controllo non possono che richiedere l’autorevolezza del ruolo di chi le pone in essere.

              Sinceramente, addolora notare che l’Amministrazione nella sua comunicazione sembri invece delineare la figura del delegato come un “tappabuchi” al quale ricorrere in caso di bisogno, peraltro senza nulla dire sulla necessaria formazione (teorica oltre che “on the job”) o sulla “remunerazione del rischio” assunto con lo svolgimento di tali mansioni che comportano la sommatoria di nuove responsabilità a quelle proprie del delegato quale Titolare o sostituto di altra Unità di base.

              Chiarito che il ruolo dei membri degli Staff di Direzione nella rete territoriale è di notevole complessità e rischiosità operativa, con diretta e personale assunzione di significative responsabilità reputazionali e legali, si rinnova il disappunto per i meccanismi di  determinazione della “maggiorazione dell’indennità di funzione”; si chiede quindi all’Amministrazione di riconsiderare la misura della maggiorazione, in modo da renderla più coerente con il ruolo e le responsabilità attribuite al personale in staff.

              Distinti saluti.

Roma, 22 giugno 2022 Il Presidente Edoardo Schwarzenberg

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